IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'art. 32 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma 2- bis: "2- bis - Ai fini di previdenza e quiescenza il personale e' iscritto, fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l'Azienda, all'Istituto Nazionale della Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) e precisamente quanto riguarda il trattamento di pensione e alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L. per l'indennita' di fine servizio".