IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art.  32  della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente comma 2- bis:
   "2- bis - Ai fini di  previdenza  e  quiescenza  il  personale  e'
iscritto,  fin  dalla  data  di  inizio del rapporto di lavoro presso
l'Azienda, all'Istituto Nazionale della Previdenza per  i  Dipendenti
dell'Amministrazione  Pubblica  (I.N.P.D.A.P.)  e precisamente quanto
riguarda il trattamento di  pensione  e  alla  gestione  autonoma  ex
I.N.A.D.E.L. per l'indennita' di fine servizio".